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ARMI: rinvenimento

CIRCOLARE 559/C.12224/10100(2) 1
Roma, 21 luglio 1993,rif. n. 0355 div. amSoc. Cat. F1/93 del 16 aprile 1993, avente per oggetto: rinvenimento di armi comuni da sparo

Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale affari generali servizio polizia amm.va e sociale
div. Armi ed Esplosivi

559/C.12224/10100(2) 1 Roma, 21 luglio 1993 rif. n. 0355 div. amSoc. Cat. F1/93 del 16 aprile 1993

OGGETTO: rinvenimento di armi comuni da sparo

ALLA QUESTURA DI TRENTO

Si fa riferimento alla nota sopraindicata con la quale si chiede di conoscere se un'arma comune, rinvenuta da privati cittadini in occasione di lavori di restauro o ristrutturazione di immobili di loro proprietà, possa essere regolarmente detenuta, qualora la stessa non risulti essere stata utilizzata per commettere reati, risulti munita di tutti i dati identificativi e non vengano accertate cause ostative soggettive.
Al riguardo, si è dell'avviso che il deposito delle armi, ai sensi dell'art.20 della L. 18 aprile 1975 n°110, presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza, da parte del soggetto che le ha rinvenute, comporti un controllo, sia sull'arma, sia sulla persona che dovrà detenerla.
Qualora dai suddetti accertamenti si evincesse che non esistono cause ostative soggettive, l'autorità competente, nel momento del ricevimento della denuncia, potrà autorizzare la detenzione dell'arma, ricorrendo, se ne ravvisa l'opportunità, all'esercizio della potestà prescrittiva prevista dall'art.9 del Tulps. Ad esempio, nel caso di soggetti che non posseggano l'idoneità al maneggio delle armi, c.d. capacità tecnica, di cui all'art. 8 della legge 110/75, potrà prescrivere che l'arma stessa possa essere detenuta senza il relativo munizionamento.

Firmato

Il capo della polizia

Risposta a quesito 557/PAS.9624-10100(2)1 del 19 luglio 2004

OGGETTO: Rinvenimento armi. Quesito regolarizzazione di armi rinvenute

L'attuale normativa permette a chi rinviene un arma, dopo averne fatto denuncia di ritrovamento presso le autorità che predisporranno i dovuti accertamenti, di poterne entrare in possesso e denunciare il relativo (detenzione) regolarmente.
Ciò premesso che l'arma non sia un arma clandestina, da guerra o prova di reato.
In taluni casi l'arma può essere concessa con limitazioni (le stesse concesse per eredità).


Si rammenta che le armi antecedenti il 1920 possono legittimamente essere sprovviste di numero di matricola mentre quelle antecedenti al 1979 (1975) possono non essere state catalogate o non riportare il numero impresso.

 

  • data 2023